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P

Rinforzanti per piante

Termine definito giuridicamente ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge sulla protezione delle piante: sostanze e miscele destinate esclusivamente alla tutela generale della salute delle piante.

Ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge sulla protezione delle piante, i prodotti per il rafforzamento delle piante sono sostanze e miscele, compresi i microrganismi, destinati esclusivamente a contribuire in generale al mantenimento della salute delle piante – purché non siano prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 – oppure destinati a proteggere le piante da aggressioni non parassitarie.

Nell'UE, i prodotti per il potenziamento delle piante sono chiaramente distinti dagli biostimolanti, che il regolamento UE sui fertilizzanti disciplina come categoria di prodotti a sé stante.

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